Abilitazione in Ottica e i complessi requisiti dei candidati esterni nell’Ordinanza “Giannini"

L’articolo in audio mp3, per un aiuto alla diffusione (le precisazioni sono nel testo).

L’ Ordinanza AOOUFGAB n. 457 del 15.06.2016 a firma Ministro Giannini pare tuttora in vigore (qui il testo, si noti che c’è un errore nell’anteprima della pagina online del Ministero riguardo i candidati rispetto al testo scaricabile).

Quest’Ordinanza regolamenta l’Esame di Stato di abilitazione per ottici in quanto “la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l’articolo 6, lettera q) […] dispone che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie” come richiamato dalla stessa.

L’Ordinanza 2016 è analoga ad altre precedenti che richiama (a partire dall’Ord. n.180 del 2000, che differenzia candidati interni ed esterni), ma più macchinosa. Inoltre contiene una differenza importante che se mal interpretata sembra capace di stravolgere il processo di abilitazione per la “libera professione di ottico” vigilata dal Ministero della Salute, facente parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), inclusa tra i Servizi Socio-Sanitari (2018) e come appena citato è inclusa generalmente tra gli operatori sanitari. Pertanto un percorso di valutazione da tutelare.

All’Art. 2, l’Ordinanza 2016 indica che i candidati con “c) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado” per essere ammessi all'esame:

  • “devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa... 
  • o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla Regione, di intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della Sanità, avente ad oggetto le attività e gli insegnamenti obbligatori del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente comma.” 
  • “L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo di cui al precedente comma, lettera a). 
  • Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.” 

Dati i requisiti, pare si candidati in condizioni molto particolari (indicati come “esterni” nella richiamata Ord. 180/2000, anche noti come “privatisti”) se in grado di attestare che la propria attività lavorativa “possa essere sostitutiva per durata e contenuti” del corso quinquennale. Plausibilmente si può indicare almeno:

  • Un’attività lavorativa della durata di almeno un quinquennio, dati i tempi di apprendimento previsti per il percorso formativo di riferimento ("attività e gli insegnamenti obbligatori del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente comma” ovvero il corso quinquennale statale/parificato) e...
  • Un’attività lavorativa che possa essere sostitutiva della formazione acquisita negli stessi 5 anni scolastici (4 in talune discipline) nelle discipline di: 1) Ottica e ottica applicata (con laboratorio), 2) Discipline sanitarie (con laboratorio), 3) Esercitazioni di optometria, 4) Esercitazioni di contattologia, 5) Esercitazioni di lenti oftalmiche, e plausibilmente anche di Diritto e legislazione socio-sanitaria e di Lingua Inglese (o la straniera attivata)

Una attestazione riguardo l’attività lavorativa deve essere prodotta dal candidato per l’ammissione (ad es. con l’Allegato A, link in basso), cioè prima di sostenere l’esame e deve apparire plausibile - al Dirigente dell’Istituto statale che l’accoglie, ovvero ai suoi docenti delegati e poi alla Commissione dell’Esame di abilitazione, presieduta dallo stesso Dirigente - nelle varie discipline, durata e contenuti, come detto. 

  • Plausibilmente, tale attestazione dovrebbe rendere espliciti i vari contenuti/argomenti, la durata/tempo per ciascuno di questi e in che modo/sede/ecc. siano stati effettuati. 
  • La durata dell’attività lavorativa può essere dimostrata con certificati di iscrizione agli enti previdenziali o simili, per una garanzia su date e durate. Infatti, l’autocertificazione dell’attività lavorativa è ammessa dall’ordinanza solo se svolta “presso pubbliche amministrazioni” non presso privati.

L’altra ipotesi, cioè che il candidato esterno abbia “frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla Regione”, è una condizione in cui abbia frequentato completamente un corso in una scuola privata ad autorizzazione regionale e poi non abbia superato l’esame finale di Licenza di abilitazione, altrimenti non pare aver senso. Non può aver frequentato in parte il corso, perché non potrebbe aver acquisito tutti i contenuti. Pertanto la persona - probabilmente - riprova l’esame presso un istituto statale. Una ulteriore condizione atipica può derivare dal fatto che i corsi privati ad autorizzazione regionale hanno delle limitazioni per il numero di abilitati a base annua. 

Inoltre, prima di accedere all’esame di abilitazione, i candidati di cui all'articolo 2, “lettere b) e c), sono sottoposti all'effettuazione di prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze nelle discipline afferenti agli insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo [...] impartite nel quarto e quinto anno del corso di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)” pertanto nelle discipline di: 1) Ottica e ottica applicata, 2) Discipline sanitarie, 3) Esercitazioni di optometria, 4) Esercitazioni di contattologia, 5) Esercitazioni di lenti oftalmiche, 6) Diritto e legislazione socio-sanitaria. Pertanto ogni candidato “esterno/privatista” dev’essere sottoposto a prove in tutte le discipline indicate e tale prova “è superata se il candidato consegue non meno di sei decimi in ciascuna materia” (Art. 3). 

“La Commissione d'esame è formata da quattro docenti (A-46 (ex 19/A), A-15 (ex 2/A o 40/A), A-20 (ex 38/A), A-24 (ex 46/A)), da un rappresentante del Ministero della Salute, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle Associazioni di categoria. Il Presidente della Commissione può nominare un esperto, a titolo gratuito, in materie tecnico – professionali.” Con il ruolo di “esperto in materie tecnico-professionali” è solitamente nominato il docente ITP di Esercitazioni di ottica (classe B07, optometria/contattologia/lenti oftalmiche) in modo ovvio e per le necessità di predisposizione della prova pratica, essendo l’unico docente incaricato per tutte le attività pratiche nel quinquennio, con autonomia di progetto didattico e di valutazione. 

Invece, ottici abilitati nella UE che intendono praticare in Italia dovrebbero rivolgersi allo specifico Ministero per il riconoscimento (Salute in quanto l’ottico è professione regolamentata e/o Istruzione o Università per il percorso accademico/scolastico) ma potrebbero scegliere di chiedere e sostenere l’esame di abilitazione attraverso un percorso dei candidati esterni, in relazione al proprio curriculum.

I contenuti del percorso formativo di ottico - solo indicativi per le inevitabili differenze tra vari Istituti date dalla libertà del progetto didattico - sono codificati e di generale riferimento dal Ministero nella testo qui allegato (riforma 2010, con variazioni già previste per i futuri cicli).

Insomma, se la norma è coerentemente interpretata, pare dovrebbero esserci solo pochi candidati esterni che soddisfano gli specifici e vari requisiti previsti per l’accesso agli esami di abilitazione senza provenire dal percorso formativo specifico. Non di meno, l’esame prevede una serie di filtri (valutazione attività per durata e contenuti, prove di accesso) per selezionare i candidati all’esame di abilitazione.

La professione di ottico, come parte dei servizi socio-sanitari, merita sempre un'attenta tutela.

(Queste indicazioni sono in parte frutto del dialogo all’interno del Registro interassociativo TiOpto e all’interno della Rete delle scuole di ottica).

Link utili:

Ordinanza 467 del 2016 ("Giannini”) - NB: c’è un evidente errore nell’anteprima html rispetto all’Ordinanza.

Ordinanza 180 del 2000 - (richiamata da Ord. 2016)

Modulo allegato A per Esami di Stato - da compilare da candidati esterni con particolare attenzione per i periodi di attività lavorativa (con gli adeguati riferimenti di assunzione) e i contenuti (attività e mansioni tecniche) trattati per i vari periodi

Linee guida Dirett. 5, 2012, Attività e insegnamenti (Ottico / Servizi socio-sanitari) - Linee guida di riferimento del Ministero per i contenuti formativi. Va ricordato che ogni Istituto ha propria autonomia per come declinare contenuti/conoscenze/abilità.


©Anto Rossetti